E-commerce: sanzioni per il venditore che non fornisce informazioni

Qual è l’epilogo di un processo di acquisto on line? La consegna del bene oppure la fruizione del servizio ordinato on line. Il tutto attraverso un processo articolato ed organizzato sotto tutti i punti di vista. Il processo di acquisto on line si basa, infatti, sullo scambio di informazioni tra il soggetto che vende (bene o servizio) e il soggetto che acquista. Ma come funziona il commercio elettronico?

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Come funziona il commercio elettronico?

L’iter procedurale degli acquisti on line si riassume con:

  • il soggetto venditore che deve fornire una serie di informazioni relative alla condizioni generali di vendita e di trasporto, nonché le condizioni e gli obblighi relativi al Codice di Consumo;
  • il soggetto acquirente che sceglie il bene o servizio da acquistare, compila la parte relativa al pagamento e quella relativa all’indirizzo di consegna o di fruizione del bene;
  • l’ultimo step è rappresentato dall’inoltro dell’ordine da parte del fornitore per poi proseguire con la spedizione con annessa ricevuta di avvenuta spedizione.

Per quanto concerne le informazioni da mettere a disposizione per consentire di verificare il soggetto venditore, queste, si considerano applicabili solo nei casi di rapporti contrattuali B2B e B2C. Pertanto, vengono esclusi da quest’obbligo, i rapporti di commercio elettronico C2C.

In merito alle informazione di cui già parlato, il soggetto venditore deve fornire, oltre alla informazioni relativi ai beni e servizi messi in vendita, le seguenti informazioni (art. 7 Dlgs, n.70 del 9 aprile 2003):

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  • il domicilio o la sede legale;
  • gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  • gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  • il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
  • l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  • l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

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Cosa succede se il prestatore o soggetto venditore non adempie agli obblighi informativi sopra descritti?

Qualora vengano a mancare le informazioni sopra descritte, oppure risultano incomplete, il soggetto venditore sarà punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 Euro a 10mila Euro. Sanzione che, nei casi di particolare gravità o di recidiva violazione, può essere raddoppiata.

Oltre alle informazioni sopra citate, come già anticipato, qualora il soggetto che acquista sia un consumatore, il Codice di Consumo, stabilisce che devono essere messe a disposizioni ulteriori informazioni, ossia quelli previsti per la stipula dei c.d. contratti a distanza (art. 51 D.Lgs, n. 206 del 6 settembre 2005).

In particolare:

  • l’identità del soggetto venditore;
  • l’indirizzo geografico dove il il predetto soggetto è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;
  • le caratteristiche del prodotto, comprese di prezzo;
  • spese di consegna;
  • modalità di pagamento, della consegna del bene o servizio, nonché la data in cui esse deve avvenire;
  • in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto;
  • il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
  • se non è previsto un diritto di recesso, l’informazione che il consumatore non beneficerà di tale diritto;
  • se vi è un’offerta, la durata di essa col relativo prezzo.

Anche qua, se il consumatore non viene messo a conoscenza delle informazioni sopra citate, il soggetto venditore sarà soggetto a sanzioni. Infatti, l’Agcom (Autorità Garante Concorrenza e Mercato), nel caso di violazione o di omissione, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria che va: da un minimo di 2 mila Euro ad un massimo di 5 milioni di Euro.

Dunque, tu che operi anche sul mercato on line, o solo su di esso, sei tenuto a fornire tutte queste informazioni per non incombere in sanzioni, facilmente irrogabili.

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