Obbligo PEC amministratori: cosa prevede la normativa? Entro il 31 dicembre 2025, tutti gli amministratori di società (inclusi quelli di SRL) devono comunicare il proprio indirizzo PEC (domicilio digitale) al Registro delle Imprese. Si tratta di un obbligo normativo introdotto dall’articolo 37 del Decreto Semplificazioni aggiornato e modificato dal DL 159/2025.
Continua a leggere perché rispondiamo modo chiaro e diretto alle domande più frequenti: chi deve fare la comunicazione, come farla, quali sono le scadenze e cosa si rischia in caso di inadempienza.
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Qual è la scadenza per l’obbligo di PEC per gli amministratori nel 2025?
Obbligo PEC amministratori: chi deve comunicarla
Con un comunicato dell’11 novembre 2025, Unioncamere ha chiarito che l’articolo 13 del DL 159/2025 (in vigore dal 31 ottobre 2025) modifica l’obbligo per gli amministratori di comunicare il proprio domicilio digitale/PEC al Registro delle Imprese.
L’obbligo riguarda:
- tutti i soggetti che ricoprono cariche apicali nelle società di capitali, società consortili e cooperative: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del CdA (obbligo si applica a uno solo dei tre soggetti previsti dalla norma, non a tutti contemporaneamente);
- l’adempimento è a carico dell’impresa, non della persona fisica.
Attenzione: la PEC aziendale della SRL non è sufficiente.
Chi sono i soggetti esclusi
Sono esclusi dall’obbligo:
- gli amministratori di società di persone;
- i soggetti che nelle società di capitali assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri).
Obbligo PEC amministratori: entro quando va comunicata la PEC
Scadenza obbligo amministratori in carica
L’amministratore che ricopre già la carica al 31 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza Lavoro) comunica il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
Scadenza obbligo nuovi amministratori
L’amministratore che viene nominato o confermato dopo il 31 ottobre 2025, comunica la PEC contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia in caso di nuova nomina sia di conferma dell’incarico.
| Tipo di amministratore | Termine per comunicazione domicilio digitale (PEC) | Note |
|---|---|---|
| Amministratori in carica al 31/10/2025 | Entro il 31/12/2025 | Data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza Lavoro |
| Nuovi amministratori nominati o confermati dopo il 31/10/2025 | Contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina | Valido sia per nuove nomine sia per conferme incarico |
Come si effettua la comunicazione della PEC
La comunicazione va inviata al Registro delle Imprese attraverso una pratica telematica, firmata digitalmente, utilizzando i canali ufficiali.
Obbligo PEC amministratori: passaggi chiavi per l’invio
Questi i passaggi da seguire per l’invio della PEC:
- procurati una PEC personale: prima di tutto, devi attivare una PEC intestata personalmente a te come amministratore, diversa da quella della società;
- accedi al portale del Registro delle Imprese: accedi al servizio online dedicato alla comunicazione della PEC;
- prepara i dati richiesti: codice fiscale dell’amministratore e dell’impresa, indirizzo PEC personale da comunicare;
- compila il modulo online: inserisci i dati richiesti nelle caselle del modulo e verifica se sono corretti o meno;
- verifica dell’indirizzo PEC: il portale verifica la correttezza formale dell’indirizzo PEC e controlla che l’indirizzo esista realmente e sia attivo;
- generazione della documentazione: il sistema genera automaticamente la documentazione da inviare;
- firma digitale della pratica: firma digitalmente la documentazione con il tuo certificato di firma digitale;
- invio della pratica: invia la pratica firmata e, se tutto è corretto, ricevi una mail di conferma della validità dell’indirizzo PEC.
Obbligo PEC amministratori: sanzioni in caso di mancata comunicazione
La mancata comunicazione della PEC comporta l’applicazione della sanzione da 206 a 2.064 euro, con riduzione a 1/3 se la comunicazione dovesse avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto.
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FAQ PEC amministratori: le risposte alle tue domande
A partire dal 1° gennaio 2025, entra ufficialmente in vigore l’obbligo PEC per gli amministratori di società. Ogni amministratore dovrà dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, distinto da quello dell’impresa, e comunicarlo al Registro delle Imprese.
Dal 2025, l’obbligo della PEC riguarda tutti gli amministratori di SRL, le SpA, le SAPA e le cooperative. Ogni amministratore dovrà dotarsi di una PEC personale (domicilio digitale), distinta da quella della società, e comunicarla al Registro delle Imprese.
La scadenza per l’obbligo di comunicare il domicilio digitale (PEC) degli amministratori al Registro delle Imprese è stata fissata al 31 dicembre 2025.
La mancata comunicazione della PEC comporta l’applicazione della sanzione da 206 a 2.064 euro.
La comunicazione della PEC avviene tramite una pratica telematica al Registro delle Imprese, utilizzando un’apposita modulistica. La procedura richiede la firma digitale e può essere gestita direttamente dall’amministratore o, più comunemente, da un intermediario abilitato come un commercialista.
Sì, la PEC personale dell’amministratore è un indirizzo distinto dalla PEC della società. L’obbligo riguarda specificamente la comunicazione del domicilio digitale personale dell’amministratore al Registro delle Imprese, e non quello della società, che è già obbligatorio per l’impresa.
L’obbligo è stato introdotto per aumentare la trasparenza e l’efficienza delle comunicazioni tra la Pubblica Amministrazione (e altri soggetti) e gli amministratori. Avere un domicilio digitale univoco facilita notifiche, comunicazioni ufficiali e il dialogo con l’impresa, riducendo le inefficienze burocratiche.
L’obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese si applica agli amministratori di società iscritte nel Registro delle Imprese italiano. Se un amministratore non residente gestisce una società con sede legale in Italia, è comunque soggetto a tale obbligo.
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