Il Regime PEX (Participation Exemption) è lo strumento di pianificazione fiscale più potente per le società di capitali: consente l’esenzione delle tasse sul 95% della plusvalenza realizzata dalla vendita di quote societarie.
In termini pratici, significa abbattere il carico fiscale da un’aliquota standard del 24% (IRES) a un’aliquota effettiva dell’1,2%, trasformando quasi l’intero guadagno in liquidità netta per nuovi investimenti. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 87 del TUIR non è automatica. Per accedere a questo beneficio è necessario soddisfare 4 requisiti obbligatori (tra cui l’holding period e la commercialità).
Continua a leggere, in questa guida analizzeremo come verificare i requisiti, evitare errori contabili e calcolare il risparmio reale con esempi concreti.
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Guida rapida sul regime PEX
Che cos’è la PEX?
La participation exemption (PEX) è un regime fiscale (articolo 87 TUIR) che permette alle società di capitali di non pagare le tasse sul 95% della plusvalenza derivante dalla vendita di quote societarie. In pratica, su 100.000€ di guadagno, le tasse (IRES) si pagano solo su 5.000€.
Quli sono le plusvalenze detassate
Le plusvalenze parzialmente detassate sono:
- titoli;
- partecipazione al capitale sociale;
- partecipazione al patrimonio;
- partecipazioni societarie;
- strumenti finanziari similari alle azioni;
- contratti di associazione in partecipazione;
- contratti di cointeressenza.
Nota bene: i vantaggi della Pex si applicano anche alle partecipazioni detenute in altri stati dell’UE – non solo quelle italiane – e rappresentano il modo più sicuro, trasparente e lecito per riportare in Italia gli utili conseguiti in UE.
Chi può beneficiare del regime PEX
Il regime PEX possono applicarlo le:
- società di capitali: SpA (Società per azioni), SRL (Società a responsabilità limitata), Società cooperative e mutue assicurazioni;
- società di persone: SNC (Società in nome collettivo), SAS (Società in accomandita semplice);
- persone fisiche titolari di reddito d’impresa.
Chi sono i soggetti esclusi
Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare del regime PEX i soggetti di nuova costituzione. Tuttavia, esistono delle eccezioni per le società neocostituite tramite operazioni straordinarie, come fusioni o scissioni, che adottano il regime di neutralità fiscale. Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni acquistate in periodi diversi, è necessario applicare il criterio di cessione delle partecipazioni acquisite più recentemente.
Tutti questi soggetti possono usufruire del funzionamento del regime PEX.
Come funziona il regime PEX?
La Participation Exemption permette di tassare in misura ridotta le plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni, con condizioni che variano in base al soggetto che le realizza:
- soggetti passivi IRPEF (società di persone e imprenditori individuali): esenzione del 41,86% delle plusvalenze;
- soggetti passivi IRES (società di capitali): esenzione del 95% delle plusvalenze.
Il funzionamento, dunque, è semplice: le plusvalenze generate in regime PEX per le SRL, concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES solo nella misura del 5%. Il restante 95% è detassato.
Quanto risparmio con la PEX?
| Scenario | Plusvalenza | Base imponibile | IRES 24% | Netto in tasca |
| Senza PEX | 100.000€ | 100.000 € (100%) | 24.000€ | 76.000€ |
| Con PEX | 100.000€ | 5.000 € (5%) | 1.200€ | 98.800€ |
I 4 Requisiti obbligatori per la PEX (Checklist)
Per ottenere l’esenzione, devi soddisfare tutti questi 4 punti:
- possesso ininterrotto: devi detenere le quote da almeno 12 mesi (holding period – periodo minimo di possesso);
- classificazione in bilancio: le quote devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso (non nell’attivo circolante!);
- residenza fiscale: la società venduta non deve risiedere in un paradiso fiscale;
- commercialità: la società venduta deve svolgere un’attività commerciale effettiva (articolo 55 del TUIR). Sono escluse le immobiliari di mero godimento.
Possesso continuo: esempio di calcolo di holding period
Per accedere alla PEX, l’articolo 87 del TUIR richiede che le quote siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del 12° mese precedente quello della vendita.
Ecco la simulazione di verifica su un caso reale:
1. I dati dell’operazione
- Data di acquisto: 22 Marzo 2023.
- Data di cessione: 15 Aprile 2024.
2. Il calcolo del limite temporale
Per capire se rientri nella PEX, devi tornare indietro nel tempo:
- mese di cessione: aprile 2024;
- 12° mese precedente: aprile 2023;
- la regola: dovevi possedere le quote fin dal 1° Aprile 2023.
3. Verifica e verdetto
- Hai acquistato le quote il 22 Marzo 2023.
- Al 1° Aprile 2023 eri già proprietario? SÌ.
Esito: il requisito temporale è soddisfatto. Puoi applicare la PEX e ottenere l’esenzione del 95% sulla plusvalenza.
Vantaggi Participation Exemption
I vantaggi del regime PEX sono:
- riduzione del carico fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni societarie;
- promozione del reinvestimento degli utili nelle attività aziendali, rendendo il sistema fiscale più favorevole per le operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni);
- aumento della competitività internazionale delle imprese italiane, migliorando il contesto fiscale per chi investe in altre aziende o gruppi;
- sostegno alla sostenibilità fiscale delle imprese, evitando che un carico fiscale eccessivo penalizzi le operazioni strategiche di disinvestimento.
Grazie ai vantaggi offerti, il regime PEX è uno strumento fondamentale per chiunque voglia rendere più efficiente la propria strategia di business, specialmente in ambito internazionale.
Novità PEX: l’estensione ai soggetti UE/SEE
Una delle evoluzioni più importanti della normativa recente riguarda l’equiparazione fiscale per i soggetti esteri. Oggi, il regime PEX si applica anche alle plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali che rispettano questi 3 criteri:
- residenza: sede in stati membri dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE);
- white list: il paese di residenza deve consentire un adeguato scambio di informazioni con l’Italia;
- imposta sul reddito: la società estera deve essere soggetta nel proprio paese a un’imposta analoga all’IRES.
L’impatto pratico dell’estensione ai soggetti UE/SEE
L’impatto pratico: Se la tua Holding ha sede in Europa (es. Spagna, Francia, Olanda) e vende una partecipata italiana, ora può beneficiare della tassazione agevolata all’1,2% (esenzione 95%), esattamente come una Holding italiana.
Come sfruttare la PEX efficientemente?
Il regime PEX è una grande opportunità per gli imprenditori che vogliono ottimizzare la gestione fiscale nella cessione di partecipazioni.
Grazie all’esenzione parziale sulle plusvalenze, permette di ridurre in modo significativo il carico fiscale e aumentare l’efficienza economica dell’impresa.
Attenzione però: i vantaggi del PEX non sono automatici. È fondamentale verificare se la tua azienda rispetta tutti i requisiti richiesti per accedere all’agevolazione.
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FAQ Regime PEX: le risposte alle tue domande
Il regime PEX è un’agevolazione fiscale che consente alle imprese di ridurre drasticamente la tassazione sulle plusvalenze, consentendo alla stessa di risparmiare denaro da poter investire per la crescita aziendale.
Possono usufruire del regime di esenzione partecipation exemption (PEX) le imprese esercenti reddito di impresa, quindi soggetti passivi Ires e Irpef.
La plusvalenza si genera dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita di un bene e il suo prezzo di acquisto. La plusvalenza si verifica quando un bene viene venduto ad un prezzo superiore a quello a cui è stato comprato.
La participation exemption è un regime fiscale naturale che prevede l’esenzione dalle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società, sia esse con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti. Inoltre, tale regime stabilisce l’indeducibilità delle minusvalenze eventualmente realizzate.
L’applicazione del PEX è riservata a coloro che svolgono attività d’impresa e che detengono partecipazioni in altre società, permettendo loro di beneficiare di un’esenzione totale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di tali partecipazioni.
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