La STP (società tra professionisti) è una forma societaria che consente a più professionisti di esercitare in forma associata la propria attività, unendo competenze e risorse per offrire servizi integrati e più competitivi. Introdotta dalla legge n. 183/2011 e dal decreto ministeriale n. 34/2013, la STP rappresenta oggi uno strumento sempre più diffuso tra commercialisti, avvocati, ingegneri e altri professionisti.
In questo articolo vediamo:
- cos’è la STP,
- come si costituisce una società tra professionisti,
- i requisiti essenziali,
- qual è la forma giuridica migliore per aprirla
- e quali sono i vantaggi offre.
Continua a leggere per maggiori informazioni e quali sono le novità apportate dal Ddl Concorrenza 2025.
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Società tra professionisti: una guida rapida
- Cos’è una STP società tra professionisti
- Come si costituisce una STP
- Chi può costituire una STP
- Requisiti per avere una STP
- Durata del requisito professionale
- Perché costituire una STP: i vantaggi
- Con quale tipologia di società costituirla
- Come scegliere la società giusta?
- FAQ STP: le risposte alle tue domande
Cos’è una STP società tra professionisti
La società tra professionisti (STP) è un modello che consente a due o più professionisti iscritti a ordini, albi o collegi di svolgere la propria attività in forma societaria.
Forme giuridiche ammesse
Può assumere qualsiasi forma prevista dal codice civile, tra cui:
- società di persone, come la società semplice o la società in nome collettivo;
- società di capitali, come la società a responsabilità limitata (SRL) o la società per azioni (SPA);
- società cooperativa.
Tipologie di attività
L’attività può essere:
- monodisciplinare, se riguarda un’unica professione;
- pluridisciplinare, se include più professioni e competenze.
Come si costituisce una STP
La costituzione di una STP richiede un atto costitutivo pubblico, l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’albo professionale di riferimento.
Le fasi principali
- Presentazione della domanda all’ordine competente, con allegato l’atto costitutivo, lo statuto e il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- Verifica e iscrizione da parte dell’ordine nella sezione speciale dell’albo dedicata alle STP;
- Registrazione al Registro delle Imprese, che conferisce piena operatività alla società.
Ogni modifica dei soci, dello statuto o dell’atto costitutivo deve essere comunicata tempestivamente all’ordine.
Chi può costituire una STP
Possono costituire una STP solo professionisti che esercitano una professione protetta e iscritta a un albo.
Requisiti soggettivi e novità 2025
Se prima almeno due terzi dei soci devono essere professionisti iscritti, con il il nuovo Ddl, il vincolo numerico viene dovrebbe venire meno. Infatti, secondo il decreto:
- è sufficiente che abbiano la maggioranza nelle decisioni, anche usando strumenti come statuti o patti tra soci;
- non serve più che i professionisti siano la maggioranza nel numero.
Professioni ammesse
Esempi di professionisti che possono costituire una STP:
- medici, veterinari, farmacisti, psicologi;
- avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro;
- ingegneri, architetti, fisioterapisti, infermieri (in forma cooperativa).
Requisiti per avere una STP
La prevede requisiti precisi per garantire la natura professionale e la trasparenza della società.
I principali sono:
- esercizio dell’attività professionale: solo attività soggette a iscrizione in albi o collegi;
- composizione del capitale: almeno due terzi dei soci devono essere professionisti;
- denominazione sociale: deve contenere la dicitura “società tra professionisti”;
- polizza assicurativa: obbligatoria per la copertura di eventuali danni ai clienti;
- incarico professionale: conferito a un socio iscritto all’albo;
- cancellazione del socio: la perdita dell’iscrizione comporta la decadenza dalla società.
Durata del requisito professionale
Se per oltre sei mesi viene meno la maggioranza dei soci professionisti, la società deve essere sciolta.
Perché costituire una STP: i vantaggi
La STP offre vantaggi strategici, fiscali e organizzativi ai professionisti che scelgono di unire le proprie competenze.
I principali vantaggi sono:
- ampliamento dei servizi grazie alla sinergia tra competenze;
- maggiore efficienza operativa e riduzione dei costi;
- tutela del patrimonio personale con la forma a responsabilità limitata;
- riduzione della pressione fiscale;
- rafforzamento dell’immagine e della competitività.
Con quale tipologia di società costituirla
La STP società tra professionisti può essere costituita come:
- Società di persone: società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice;
- Società di capitali: SPA, SAPA o SRL;
- Società cooperativa.
La scelta dipende dal livello di responsabilità desiderato e dagli obiettivi fiscali e patrimoniali della società.
Come scegliere la società giusta?
La scelta della forma societaria dipende dagli obiettivi dei soci e dalla protezione del patrimonio personale e aziendale.
Prima di fare scelte affrettate, consultati con professionisti specializzati nel risparmio fiscale e nella protezione patrimoniale. Solo così sai di aver fatto la scelta perfetta per far crescere essenzialmente la propria società.
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FAQ STP: le risposte alle tue domande
La società tra professionisti (STP) consente a due o più professionisti iscritti a ordini, albi o collegi di svolgere la propria attività in forma societaria.
Con Ddl concorrenza è sufficiente che abbiano la maggioranza nelle decisioni, anche usando strumenti come statuti o patti tra soci; non serve più che i professionisti siano la maggioranza nel numero.
Il costo per aprire una STP varia in base alla forma societaria e alle spese notarili, di iscrizione e consulenze, mediamente tra 1.000 e 3.000 euro, con possibili incrementi per società di capitali o consulenze aggiuntive.
Una STP permette ai professionisti iscritti a un albo di esercitare la propria attività in forma societaria, offrendo servizi specialistici e iscrivendosi alla sezione speciale dell’ordine professionale.
Per costituire una STP, scegli la forma giuridica, redigi atto e statuto, poi iscrivila al Registro Imprese e all’albo professionale, aprendo Partita IVA e INPS.
Una STP ha personalità giuridica e può limitare la responsabilità dei soci (es. STP-SRL), mentre uno Studio Associato ha responsabilità illimitata e nessuna personalità giuridica.
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