Il 30 aprile 2024 è stato approvato il Decreto Coesione – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio – che include una misura specifica per aiutare gli studi associati a trasformarsi in società in regime di neutralità fiscale. Ora, grazie alla neutralità fiscale, è possibile conferire studi professionali in società senza dover pagare tasse sulle plusvalenze. Dunque, chi si associa con altri professionisti e gli studi che si trasformano in società non dovranno pagare tasse.
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Cos’è uno studio associato?
Uno studio associato è un’organizzazione in cui più professionisti si uniscono per avviare ed esercitare la propria attività professionale. La caratteristica principale dello studio associato è che, nonostante più professionisti fanno parte di un’unica organizzazione, ognuno di loro lavoro e mantiene i propri rapporti con i clienti individualmente.
Ciò cosa significa?
Ogni professionista fornisce la prestazione in maniera personale.
Lo studio associato può essere costituto in due diversi modi:
- scrittura privata: attuata dal notaio;
- atto pubblico: redatto dal notaio.
Dopo la redazione dell’atto o della scrittura privata, viene mandata una comunicazione agli ordini professionali dei singoli membri, con la quale si palesa la costituzione dello studio.
Lo studio, per essere riconosciuto deve essere dotato di un numero di partita Iva. Infatti, l’onorario di ogni singola prestazione viene fatturato a nome dello studio e non al professionista incaricato. Di conseguenza, gli utili e i compensi verranno poi ripartiti tra i singoli soci.
Il reddito prodotto dallo studio, infatti, viene tassato per trasparenza: ogni socio, infatti, è soggetto a Irpef proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Cos’è una STP (Società tra Professionisti)?
Una STP (Società tra Professionisti) è un tipo di azienda formata da professionisti iscritti agli albi professionali. Ad esempio, è riservata ai medici, dentisti, ingegneri, architetti, psicologi, agronomi, veterinari e periti tecnici industriali.
Per costituire questa società, i professionisti devono possedere almeno due terzi del capitale sociale in assemblea, altrimenti non è possibile chiamarla società. Svolgono la loro attività come una vera e propria impresa.
Sono escluse dalla costituzione della STP le professioni che non hanno l’obbligo di iscrizione a ordini, albi o collegi.
La STP non è una società a sé stante, ma viene costituita utilizzando una delle forme societarie già presenti nel nostro ordinamento (società di persone e di capitali). Come tale, va costituita con atto pubblico e la fiscalità dipende dal tipo di società scelta.
Ad esempio:
- società di persone: tassazione per trasparenza (Irpef progressiva fino al 43%);
- società di capitali: tassazione in capo alla società (Ires al 24%).
Differenza tra studio associato e STP
Anche se possono sembrare simili, studio associato e società tra professionisti presentano delle profonde differenze. Ecco le principali differenze.
| Studio Associato | Società tra Professionisti | |
|---|---|---|
| Forma giuridica | Associazione | Società di persone o di capitali |
| Personalità giuridica | No | Si |
| Responsabilità | Illimitata | Limitata |
| Autonomia patrimoniale | Limitata | Completa |
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Perché trasformare lo studio associato in STP
Le aggregazioni professionali rappresentano un’evoluzione strategica per affrontare le sfide del mercato odierno con maggiore efficacia e competitività. In più consentono di crescere insieme e aumentare il fatturato.
Unire le forze permette di ampliare la gamma di servizi offerti, attrarre una clientela più ampia, diversificare i settori di intervento e ottimizzare i costi, razionalizzare le risorse, aumentando la redditività complessiva.
Oggi, grazie alla specifica norma del Decreto Coesione, il trasferimento di attività materiali e immateriali, compresa la clientela (e delle passività) in una STP, non comporta la realizzazione di profitti o perdite.
Quindi, è possibile effettuare il conferimento dello studio in società in piena neutralità fiscale.
In pratica, tutti i beni, materiali e immateriali, provenienti da attività professionali che vengono conferiti a una società, non generano guadagni tassabili e su queste operazioni non si dovranno pagare imposte.
Vantaggi fiscali
Aggregarsi e costituire una STP conviene anche per altri motivi:
- tassazione dal 43% al 24%: non più in capo al professionista e non è più a carattere progressivo in base al reddito generato (se utilizzata la corretta forma societaria).
Vantaggi patrimoniali
Altro motivo riguarda la:
- responsabilità patrimoniale: il professionista non risponde più dei debiti con il suo patrimonio personale, ma solo con quello aziendale (se utilizzata la corretta forma societaria).
Ad esempio, creare una STP utilizzando la forma societaria della SRL può offrire ai soci tutti questi vantaggi.
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FAQ studio associato: le risposte alle tue domande
Lo studio associato non si costituisce con una vera forma giuridica, ma grazie a un contratto di associazione tra più professionisti.
Possono costituire lo studio i tutti professionisti a condizione che i soci abbiano idoneo titolo (iscrizione albo o ordine professionale).
Un’opportunità da cogliere al volo!
Un’opportunità essenziale da non sottovalutare per tutti i professionisti che desiderano crescere economicamente e professionalmente attraverso l’aggregazione.
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