La cessione di quote societarie può generare una plusvalenza, cioè un guadagno derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto delle quote. Questo guadagno è soggetto a regole fiscali precise, che variano in base al tipo di partecipazione (qualificata o non qualificata), alla natura del soggetto cedente e alla residenza della società. Dal 2018, la normativa fiscale ha reso uniforme la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche. Oggi si applica un’unica aliquota del 26%, sia in caso di partecipazioni qualificate che non qualificate. Continua a leggere per scoprire dettagliatamente come funziona la disciplina fiscale della cessione di quote societarie e come ottimizzarla al meglio.
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Quanto costa una plusvalenza?
Cos’è la plusvalenza da cessione di partecipazioni
La plusvalenza da cessione di partecipazioni si realizza quando il prezzo di vendita delle quote societarie risulta superiore al loro costo di acquisto. Nel calcolo del costo di acquisto si includono anche gli eventuali oneri accessori e gli incrementi di capitale sostenuti nel tempo. Questa differenza positiva rappresenta il guadagno tassabile.
Quando si genera una plusvalenza
La plusvalenza imponibile, o capital gain, si determina come differenza tra:
- il corrispettivo incassato dalla vendita delle quote;
- il costo di acquisto delle quote, comprensivo di eventuali costi accessori e spese documentate.
Se il risultato è positivo, si configura un guadagno imponibile soggetto alla tassazione.
Qual è la differenza tra partecipazione qualificata e non qualificata
La normativa fiscale distingue tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate:
- partecipazione qualificata: riguarda quote che attribuiscono un diritto di voto superiore al 2% o al 20%, oppure una partecipazione al capitale superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di società quotate o non quotate;
- partecipazione non qualificata: comprende tutte le quote che non raggiungono queste soglie.
Nonostante la distinzione rimanga, dal 2018 non si applica più il regime progressivo IRPEF per le plusvalenze da partecipazioni qualificate: ora tutte le plusvalenze sono tassate con un’aliquota fissa del 26%.
Come funziona la tassazione delle plusvalenze per le persone fisiche
La tassazione della plusvalenza dal 2019 è cambiata, uniformando la fiscalità per tutte le tipologie di partecipazioni, sia esse qualificate che non qualificate. Sostanzialmente, con la predetta Legge, indipendentemente dal tipo di partecipazione, qualificata e non qualificata, la plusvalenza verrà tassata con un’aliquota pari al 26% a titolo di imposta.
Aliquota fiscale attuale plusvalenze partecipazioni societarie
A partire dall’1 gennaio 2019, la tassazione delle plusvalenze è sottoposta ad aliquota fiscale del 26% che si applica all’intero importo della plusvalenza, senza possibilità di usufruire di deduzioni o abbattimenti. La Legge di Bilancio 2018 ha voluto semplificare la normativa di riferimento per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenza relative alla cessione di partecipazioni.
Esempio di tassazione dal 2019
In questo esempio vedremo come calcolare la plusvalenza e la relativa tassazione su una cessione di partecipazione, tenendo conto delle regole post-2018:
- partecipazione acquistata: 30.000 euro;
- valore nominale della partecipazione: 50.000 euro;
- prezzo di vendita: 70.000 euro;
- plusvalenza generata: 20.000 euro (70.000 € – 50.000 €).
Tassazione della plusvalenza
Dal 2019, la tassazione delle plusvalenze è uniforme, con un’imposta sostitutiva del 26% su tutte le plusvalenze, indipendentemente dal tipo di partecipazione. In questo caso, l’imposta sulla plusvalenza sarà pari a 5.200 euro (20.000 € x 26%).
Aliquota fiscale attuale partecipazioni qualificate ante 2019
Prima che il legislatore intervenisse, le plusvalenze realizzate da persone fisiche relative a partecipazioni qualificate erano tassate ad aliquota progressiva pari al:
- 40% se realizzate entro il 31 dicembre 2008;
- 49,72% se realizzate dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2017;
- 58,14% se realizzate dall’1 gennaio 2018.
In seguito alle modifiche apportate all’articolo 68 del TUIR, sia le partecipazioni qualificate che le non qualificate, come detto in apertura, sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.
Esempio di tassazione delle plusvalenze prima del 2019
In questo esempio vedremo come calcolare la plusvalenza e la relativa tassazione su una cessione di partecipazione, tenendo conto delle regole ante-2018:
- partecipazione acquistata: 30.000 euro;
- prezzo di vendita: 70.000 euro;
- plusvalenza generata: 40.000 euro (70.000 € – 30.000 €);
- anno di generazione: 2016.
Tassazione plusvalenza
Se la partecipazione è qualificata la plusvalenza è tassata con aliquota IRPEF progressiva, che può arrivare fino al 49,72%. In questo caso, l’imposta sulla plusvalenza sarà pari a 19.888 euro (40.000 € x 49,72%).
Casi particolari nella tassazione partecipazione estere
La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni prevede alcune eccezioni e regole particolari, che dipendono da specifiche situazioni come la residenza fiscale della società partecipata o la data di acquisizione delle partecipazioni.
Partecipazioni in società estere
Se la partecipazione riguarda una società estera, le regole fiscali possono variare in base:
- alla residenza fiscale della società partecipata;
- all’eventuale presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il paese estero.
In assenza di una convenzione, la plusvalenza potrebbe subire una doppia imposizione: sia nello Stato estero, sia in Italia. Le convenzioni bilaterali generalmente attribuiscono all’Italia il diritto di tassare la plusvalenza per i soci residenti, ma possono prevedere eccezioni o riduzioni d’imposta. È quindi fondamentale analizzare caso per caso la normativa internazionale applicabile.
Tassazione cessione di partecipazioni in società non residenti
La tassazione delle plusvalenze cambia se la società partecipata è estera. In particolare:
- se la società è registrata in un paese “white list” (a fiscalità ordinaria), la plusvalenza viene tassata con l’imposta sostitutiva del 26%, al netto di eventuali perdite pregresse;
- se la società è registrata in un paese a fiscalità privilegiata (non “white list”), la plusvalenza è tassata sull’intero importo, senza abbattimenti.
È quindi fondamentale verificare in quale paese è registrata la società prima della vendita, perché il trattamento fiscale può cambiare radicalmente.
Come ridurre la tassazione della cessione di partecipazioni?
La tassazione sulla cessione di partecipazioni può essere significativamente ridotta grazie alla rivalutazione delle partecipazioni stesse. Questa operazione consente di aggiornare il valore delle partecipazioni rispetto al loro costo iniziale, riducendo così l’importo della plusvalenza generata al momento della vendita. Con una perizia di stima professionale, è possibile ottenere una tassazione più favorevole.
Riduci la tua tassazione con la rivalutazione
La cessione di partecipazioni può avere impatti fiscali rilevanti se non gestita con attenzione. Per sfruttare appieno le opportunità di risparmio e ridurre al minimo i rischi, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti che ti guidino nel percorso.
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FAQ tassazione plusvalenze: le risposte alle tue domande
Per le persone fisiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, sono tassate con un’imposta sostitutiva del 26%. Per le società, invece, si applica il regime di Participation Exemption (PEX): il 95% della plusvalenza è esente da tassazione e solo il 5% concorre alla formazione del reddito imponibile.
La plusvalenza è il guadagno ottenuto dalla vendita di una partecipazione ed è calcolata come la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto, al netto delle eventuali spese accessorie sostenute.